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Ordinanza — n. 7434/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and repetition of lower court rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7434/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's findings regarding the defendant's conduct during an arrest for drug trafficking. The court rejected these arguments as mere factual complaints lacking legal merit and as a repetition of issues already properly adjudicated by the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals based solely on alternative factual assessments or mere complaints without new legal grounds are inadmissible if they merely reproduce issues already decided by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints repetition of rulings drug trafficking arrest procedural costs fine legittimazione a contestare licenza rinuncia al dibattimento orale allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBALLOW LAMIN nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti;

Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che hanno evidenziato la valenza intrinsecamente minatoria della condotta dell'imputato che, prima di essere bloccato dagli agenti, si era divincolato sbracciando e costringendo, pertanto, alcuni operanti ad intervenire per dare manforte al collega che aveva tentato di bloccarlo per procedere al suo arresto in quanto colto in flagrante condotta di spaccio di sostanze stupefacenti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliee èstensore Il Pr ente Emilia Anna na riscuolo DEPOt'.11 IN CP,r:r`• -