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Ordinanza — n. 7432/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7432/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7432/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALOMBA LUIGI nato a VENOSA il 10/12/1960 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in punto di responsabilità che di motivato diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed esclusione della recidiva tenuto conto delle concrete modalità del fatto e della sua gravità, rapportata anche alla qualità della restrizione impostagli e che gli consentiva ampia libertà di movimento e della tipologia dei precedenti penali;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 7432/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. ed esclusione della recidiva tenuto conto delle concrete modalità del fatto e della sua gravità, rapportata anche alla qualità della restrizione impostagli e che gli consentiva ampia libertà di movimento e della tipologia dei precedenti penali;

Parole chiave

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credito lombard censura dell'accertamento dei fatti impugnabilità della decisione di rinvio esame di cassazione risarcimento per errore giudiziario controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALOMBA LUIGI nato a VENOSA il 10/12/1960 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in punto di responsabilità che di motivato diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed esclusione della recidiva tenuto conto delle concrete modalità del fatto e della sua gravità, rapportata anche alla qualità della restrizione impostagli e che gli consentiva ampia libertà di movimento e della tipologia dei precedenti penali;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliere 7ensore Il Proly/ente