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Ordinanza — n. 7429/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7429/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7429/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ANTONIO nato a NAPOLI il 10/03/1990 avverso la sentenza del 15/03/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso e partii_ udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Il ricorso presentato dal difensore di Russo Antonio contro la sentenza n. 2432/2021 con cui Tribunale di Napoli in data 15/03/2021 ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 385 c.p. è inammissibile. Le censure articolate, in modo peraltro generico rispetto ad un diniego delle attenuanti generiche smentito per tabulas, sono inammissibili perché non rientrano all'evidenza fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 385 c.p, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7429/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

Parole chiave

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diritto all'antenna reati contro la sfera personale riservata minaccia alla sicurezza pubblica prove acquisite tramite sorveglianza abuso di impianti di telecomunicazioni rispetto della vita privata

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
2432/2021 con cui Tribunale di Napoli in data 15/03/2021 ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 385 c.p
per il reato di cui all'art. 385 c.p.
art. 606 cod. proc. pen
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ANTONIO nato a NAPOLI il 10/03/1990 avverso la sentenza del 15/03/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso e partii_ udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso presentato dal difensore di Russo Antonio contro la sentenza n. 2432/2021 con cui Tribunale di Napoli in data 15/03/2021 ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 385 c.p. è inammissibile. Le censure articolate, in modo peraltro generico rispetto ad un diniego delle attenuanti generiche smentito per tabulas, sono inammissibili perché non rientrano all'evidenza fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 28/01/2022 Il Consigliere es