Ordinanza — n. 7428/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLECI ELEZ nato il 31/12/1986 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Con sentenza n. 4291/2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna infitta dal Tribunale di Milano a Koleci Elez per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. Nel ricorso di Koleci si chiede l'annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione circa:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 341-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 7428/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLECI ELEZ nato il 31/12/1986 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4291/2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna infitta dal Tribunale di Milano a Koleci Elez per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. Nel ricorso di Koleci si chiede l'annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione circa:
a) la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod. pen.;
b) il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati analoghi oggetto di sentenze passate in giudicato. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha compiutamente argomentato sia in merito alla abitualità delle condotte ed alla gravità delle stesse e sia in merito all'assenza del vincolo della continuazione rispetto ad una serie indistinta di reati consumati in passato dall'imputato, in considerazione del tempo trascorso e della impossibilità di ravvisare un medesimo programma criminoso. La genericità dei motivi rispetto alla puntuale ed analitica disamina dei fatti, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato, su tutte le questioni in fatto ed in diritto sollevate dal ricorrente.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così dec il 28/01/2022 Il Co rjre estensore Il Pre idente Ric amoroso Ann