Italian court dismisses appeal as inadmissible due to genericity of ground regarding sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the ground of genericity was insufficient to challenge the lower court's sentencing decision. The appellant argued the punishment exceeded statutory minimums without specific justification, while the court emphasized that sentencing discretion belongs exclusively to the trial judge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The Court of Cassation cannot review the substantive assessment of sentencing discretion if the lower court's decision is based on sufficient and logical motivation, reserving such factual evaluations for the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZALLOCCO UMBERTO nato a SANT'ELPIDIO A MARE il 21/03/1953 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 511/21 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna per il reato di evasione, emessa nei confronti di Zallocco Umberto alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: vizio di motivazione per carente motivazione in merito al trattamento sanzionatorio ritenuto immotivatamente superiore al minimo edittale Il ricorso è inammissibile per genericità de motivo. Va ricordato che la decisione sul punto è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica, trattandosi di un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737;
Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591). A fronte di una motivazione puntuale, incentrata sulla capacità a delinquere desunta dai numerosi precedenti penali anche specifici e sul carattere reiterativo delle evasioni, il ricorrente, pur censurando le argomentazioni della sentenza impugnata, non evidenzia profili di manifesta illogicità della motivazione, né travisamenti obiettivi degli elementi diversamente apprezzati dal giudice di merito. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022 Il Crre