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Ordinanza — n. 7421/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogicality in sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7421/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Pompa Raffaella inadmissible, ruling that the lower court's sentencing decision was not subject to review under the principle of sufficient motivation. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the appellate court had already weighed these against recidivism and a negative assessment of the defendant's personality. Since the reasoning was logical and based on sufficient facts, the Supreme Court rejected the claim for annulment and ordered the payment of procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The Court of Cassation cannot annul a judgment of fact if the lower court's reasoning is sufficient and logical, as the assessment of mitigating circumstances and personality remains within the exclusive discretion of the trial judge.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal sufficient motivation requirement generic mitigating circumstances recidivism assessment procedural costs award deposizione inattendibile falsa dichiarazione della parte sufficienza della testimonianza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 616 c.p
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010
Sez.1, 46954 del 04/11/2004
Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMPA RAFFAELLA nato a FOGGIA il 12/03/1989 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 662/2021 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna per il reato di evasione, emessa il 14/12/2017 dal Tribunale di Foggia nei confronti di Pompa Raffaella. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: vizio di motivazione per carente motivazione in merito al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Va ricordato che la decisione sul punto è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica, trattandosi di un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737;

Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591). Nel caso in esame la Corte ha adeguatamente motivato la sua scelta evidenziando l'assenza di elementi di favore ulteriori rispetto a quelli già valutati per riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla valutata equivalenza con la recidiva reiterata e infraquinquennale, a fronte di un giudizio negativo sulla personalità dell'imputata. A fronte di una motivazione puntuale, il ricorrente, pur censurando le argomentazioni della sentenza impugnata, non evidenzia profili di manifesta illogicità della motivazione, né travisamenti obiettivi degli elementi diversamente apprezzati dal giudice di merito.

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022 Il Crisi. estensore Il Pre id nte Ri a m O rOSO--- Anna fCiscuoIo D EPOSLTATA