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Ordinanza — n. 7417/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic grounds lacking specific factual arguments under Article 581. The appeal is inadmissible due to vague complaints about sentencing and evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7417/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Nicola Fabbri inadmissible and ordered him to pay court costs. Fabbri argued that the Court of Appeal's judgment lacked sufficient evidence for the crime and improperly denied mitigating circumstances. The court rejected these claims because the appeal relied on generic criticisms rather than specific, detailed arguments required by law.

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p. Appeals must be articulated with specific reasons indicating the grounds for complaint and specifying the illogical aspects of the motivation; generic appeals rephrasing issues already thoroughly addressed in the lower court's judgment are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds inadmissible appeal specificity requirement lack of factual argument court costs award prove fabbricate mancata contestazione dei fatti asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 c.p.p.
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
artt. 337 c.p
586/2020, con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 337 c.p.
art. 581 cod. proc. pen
c) dell'art. 581 cod. proc. pen., articolati in maniera specifica.
art. 616 c.p
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABBRI NICOLA nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 28/07/1974 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso di Nicola fabbri contro la sentenza n. 586/2020, con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 337 c.p. e 6 ter co.1 I. 401/1989, si deduce vizio di motivazione: in merito all'accertamento del fatto per l'insufficienza della prova fotografica, ed in merito al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.3 c.p. e delle attenuanti generiche La genericità dei motivi di appello rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata nel giudizio di appello, in merito all'accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato. Si deve rammentare che i motivi costituiscono una parte essenziale ed inscindibile della impugnazione e, pur nella riconosciuta libertà della loro formulazione, debbono essere, ai sensi della lett.

c) dell'art. 581 cod. proc. pen., articolati in maniera specifica. Devono cioè indicare chiaramente, a pena di inammissibilità, le ragioni su cui si fonda la doglianza, e specificare gli aspetti di illogicità della motivazione censurata. Ne consegue che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità.

Analoga genericità caratterizza le altre censure relative alle circostanze attenuanti sopra specificate che devono pertanto ritenersi inammissibili oltre che manifestamente infondate per le corrette osservazioni svolte nella sentenza di appello. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022 Il onsigliere estensore Il Preicente rdo