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Ordinanza — n. 7414/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper review of fact-finding and evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7414/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for filing a false theft report, arguing flaws in fact-finding and denial of statutory mitigating circumstances. The court rejected these claims, ruling that reviewing the reconstruction of facts and evidence assessment exceeds the appellate court's jurisdiction and remains the exclusive domain of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 609, 616 c.p.p.; Appeals against judgments of conviction are inadmissible if they concern the reconstruction and evaluation of facts or the appreciation of material evidence, which are reserved to the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
false report filing inadmissible appeal review of facts evidence evaluation appellate jurisdiction procedural costs statutory mitigation responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
art. 368 cod. pen
612/21 la Corte di appello di LecceVia confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 25/02/20, che ha condannato Delli Santi Tiziano alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.
art. 131-bis c.p
Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione per travisamento dei fatti e per il diniego delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p..
art. 616 c.p
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLI SANTI TIZIANO nato a GROTTAGLIE il 30/07/1986 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

05;. Tne Con sentenza n. 612/21 la Corte di appello di LecceVia confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 25/02/20, che ha condannato Delli Santi Tiziano alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. per avere sporto una falsa denuncia di furto della propria autovettura che era stata invece alienata ad altro soggetto. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione per travisamento dei fatti e per il diniego delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p..

Il ricorso è inammissibile. Il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. La Corte ha adeguatamente motivato in merito all'accertamento dei fatti, con argomentazioni che non possono ritenersi contraddittorie né basate su alterazioni delle risultanze probatorie, a fronte di censure assolutamente.

Analoga genericità contraddistingue anche le censure in merito alle attenuanti generiche ed alla invocata causa di non punibilità, tenuto conto delle valutazioni in punto di gravità del fatto per il carattere fraudolento della denuncia in danno della compagnia di assicurazione. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022 Il re estensore I