Civil appeal dismissed as inadmissible; criminal court correctly excluded civil dispute from criminal trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The lower court had acquitted the defendant because the alleged conflict was purely civil, lacking criminal elements like violence or arbitrary alteration of premises. The court affirmed that disputes over mooring rights in a port are civil matters, not criminal offenses under the relevant statute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 392 c.p.; Art. 616 c.p.p.: A civil dispute regarding the use of a boat mooring spot, absent violence or arbitrary alteration of the premises, does not constitute the crime of obstruction of justice and must be resolved through civil proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MARCOLUNGO RUGGERO nato a CAVALGESE DELLA RIVIERA( ARGENTINA) il 16/08/1946 nel procedimento a carico di: GAVAZZI SERGIO PABLO nato il 10/10/1963 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore della parte civile Marcolungo Ruggero contro la sentenza n. 394/2020 con cui la Corte di appello di Sassari ha confermato l'assoluzione di Gavazzi Sergio Pablo dal reato di cui all'art. 392 c.p. è inammissibile. A differenza di quel che vi deduce, reiterando argomentazioni già espresse e disattese, correttamente la Corte ha escluso la sussistenza del reato contestato rilevando come la condotta ascritta non abbia di fatto comportato alcuna compromissione del diritto della parte civile di ormeggiare nel porto turistico gestito dalla società rappresentata dall'imputato (utilizzando il posto barca attiguo ed adiacente a quello conteso), essendo questione prettamente civilistica quella sottesa alla pretesa di utilizzare il medesimo posto barca, senza tenere conto delle esigenze del gestore del porto ed in carenza di atti violenti o di alterazioni arbitrarie dello stato dei luoghi.
2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 28/01/2021 Il Co 'ere estensore Il Presid nte Rh Amoroso Anna Cr