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Ordinanza — n. 7410/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7410/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7410/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso presentato dal difensore di Costa Benedetto contro la sentenza n. 2504/2021, con cui il Tribunale di Torino ha applicato in data 08/06/2021 la pena di mesi sei di reclusione ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 624, comma 1, 337 c.p., è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo violazione di legge per omessa motivazione in punto di 129 cod.proc.pen. Le censure articolate, in modo peraltro generico, nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all'evidenza fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7410/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2504/2021, con cui il Tribunale di Torino ha applicato in data 08/06/2021 la pena di mesi sei di reclusione ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 624, comma 1, 337 c.p., è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo violazione di legge per omessa motivazione in punto di 129 cod.proc.pen. Le censure articolate, in modo peraltro generico, nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all'evidenza fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Parole chiave

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luogo del reato delitto contro l'ambiente spese per le indagini condotta colpevole reato di coazione responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
2504/2021, con cui il Tribunale di Torino ha applicato in data 08/06/2021 la pena di mesi sei di reclusione ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA BENEDETTO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 24/05/1974 avverso la sentenza del 08/06/2021 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Costa Benedetto contro la sentenza n. 2504/2021, con cui il Tribunale di Torino ha applicato in data 08/06/2021 la pena di mesi sei di reclusione ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 624, comma 1, 337 c.p., è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo violazione di legge per omessa motivazione in punto di 129 cod.proc.pen. Le censure articolate, in modo peraltro generico, nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all'evidenza fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 28/01/2022 / i Il Con e estens