Cassation appeal dismissed for inadmissibility as plea bargain sentencing did not deviate from agreed terms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible without formal trial proceedings. The appellant challenged the application of recidivism rules in a plea bargain sentence, arguing it was illegal. The Court ruled that since the final penalty matched the agreed terms, the appeal lacked merit and violated procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 385 c.p.: A cassation appeal challenging the application of recidivism in a plea bargain is inadmissible if the final sentence does not deviate from the agreed terms and does not constitute an illegal penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAKHNATI SAID nato il 13/03/1983 avverso la sentenza del 10/06/2021 del TRIBUNALE di TORINO/ dato avvi alle pa udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di Lakhnati Said contro la sentenza n. 2533/2021 con cui Tribunale di Torino in data 10/06/2021 ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 385 c.p. è inammissibile. Il ricorso per cassazione è inammissibile se promosso contro una sentenza di patteggiannento per censurare l'applicazione della recidiva, senza che il risultato finale si discosti da quello concordato dalle parti e non si traduca in una pena illegale.
1. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 28/01/2022 Il Co e estensore Il Presid Ricc 11101-0S0 Anna CrLdiolo 7---- D