Ordinanza — n. 7402/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNINO SANTO nato a MESSINA il 17/07/1979 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Con sentenza n.1859/2020 la Corte di appello di Messina in riforma della sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto all'imputato la causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis c.p., ha condannato Giannino Santo per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. alla pena di un anno di reclusione Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 7402/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. alla pena di un anno di reclusione Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza:
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNINO SANTO nato a MESSINA il 17/07/1979 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n.1859/2020 la Corte di appello di Messina in riforma della sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto all'imputato la causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis c.p., ha condannato Giannino Santo per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. alla pena di un anno di reclusione Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza:
a) per violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione, valorizzando la inconsistenza delle giustificazioni addotte, la gravità del fatto in relazione alla pericolosità della persona, l'intensità del dolo ed i precedenti per reati della stessa indole, indicativi del carattere abituale della condotta. La medesima genericità connota anche il motivo sul diniego delle attenuanti generiche in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito in punto di gravità del fatto e capacità a delinquere. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022 Il Cons.. estensore Il Preee -nte Ricc rd./ , moroso Anna r cuoio DEPOSITATA IN CACEL1 ',-IRIA M