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Ordinanza — n. 7394/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7394/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7394/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GULIE MARIUS COSTANTIN nato il 30/08/1983 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Con sentenza n.1822/2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Foggia nei confronti di Gulie Marius Costantin per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza:

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 7394/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La medesima genericità connota anche il motivo sulla determinazione della pena in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale revisione della sentenza penale diritto a un ricorso effettivo verdetto di colpevolezza mancata contestazione dei fatti impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
Con sentenza n.1822/2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Foggia nei confronti di Gulie Marius Costantin per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Con riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione, valorizzando la inconsistenza delle giustificazioni addotte, la gravità del fatto in relazione alla pericolosità della persona e l'intensità del dolo.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GULIE MARIUS COSTANTIN nato il 30/08/1983 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n.1822/2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Foggia nei confronti di Gulie Marius Costantin per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza:

a) per violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod. pen. ed in merito al trattamento sanzionatorio Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione, valorizzando la inconsistenza delle giustificazioni addotte, la gravità del fatto in relazione alla pericolosità della persona e l'intensità del dolo. A differenza di quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell'intensità del dolo, essendovi una evidente correlazione tra la esperienza dell'imputato e la consapevolezza della importanza di rispettare le prescrizioni del regime degli arresti domiciliari, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni e la durata dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità.

La medesima genericità connota anche il motivo sulla determinazione della pena in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022 Il C estensore Il Pre iyiente Amoroso Anna r. cuoio ; O E POS$ TATA IN C'