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Ordinanza — n. 7392/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7392/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7392/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC KENAD nato a FIRENZE il 31/01/1981 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Con sentenza n. 166/21 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma emessa in data 06/07/15, con la quale Halilovic Kenad è stato condannato per i reati di furto, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo:

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 7392/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Parole chiave

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testimonianza inattendibile indennità per testimone gravi addebiti penali testimone a discarico censura dell'accertamento dei fatti verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC KENAD nato a FIRENZE il 31/01/1981 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 166/21 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma emessa in data 06/07/15, con la quale Halilovic Kenad è stato condannato per i reati di furto, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo:

a) vizio della motivazione in merito alla sussistenza del reato in ragione della valutazione erronea in merito alla riconosciuta attendibilità della testimonianza resa dall'agente operante ed al diniego di rinnovazione istruttoria per escutere un teste e procedere ad un confronto tra l'imputato ed altro testimone. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza di tutti i motivi. La genericità dei motivi di appello rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di primo grado, in merito all'accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato, su tutte le questioni in fatto ed in diritto sollevate dal ricorrente, sia con riferimento alla valutazione delle prove testimoniali assunte e sia con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il ',srOitYì" Il Consig