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Ordinanza — n. 7391/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7391/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7391/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ANGELIS ANDREA nato a RIPATRANSONE il 18/01/1971 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Nel ricorso di De Angelis Andrea contro la sentenza n. 546/2021, con cui la Corte di appello di Ancona in parziale riforma ha rideterminato la pena inflitta a De Angelis Andrea per il reato di cui all'art.385 c.p., si deduce vizio di motivazione in merito all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo del ragionevole dubbio. La genericità dei motivi di appello rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di primo grado, in merito all'accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del carattere doloso della violazione del divieto di allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 7391/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Va, infine, ricordato che in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità deve essere ritenuta pienamente ammissibile la motivazione che rinvia a quella di primo grado, quando le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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altri capi d'accusa allegazioni fattuali non credibili gravi addebiti penali dichiarazioni contraddittorie denuncia mendace responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ANGELIS ANDREA nato a RIPATRANSONE il 18/01/1971 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso di De Angelis Andrea contro la sentenza n. 546/2021, con cui la Corte di appello di Ancona in parziale riforma ha rideterminato la pena inflitta a De Angelis Andrea per il reato di cui all'art.385 c.p., si deduce vizio di motivazione in merito all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo del ragionevole dubbio. La genericità dei motivi di appello rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di primo grado, in merito all'accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del carattere doloso della violazione del divieto di allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari.

Ne consegue che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).

Va, infine, ricordato che in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità deve essere ritenuta pienamente ammissibile la motivazione che rinvia a quella di primo grado, quando le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022 Il Cgjasjgliere estensore Il Presidente o Amoroso Anna Cr' cuoio DFP