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Ordinanza — n. 7389/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7389/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7389/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLO RUSSO MICHELINA nato a MONTEFALCIONE il 08/03/1969 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Nel ricorso di Dello Russo Michelina_contro la sentenza n. 85/2021, con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 334 c.p., si deduce vizio di motivazione:

Regesto Legislator

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art. 334 c.p, art. 581 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 7389/2022 — snpen · Corte di Cassazione: c) dell'art. 581 cod. proc. pen., articolati in maniera specifica. Devono cioè indicare chiaramente, a pena di inammissibilità, le ragioni su cui si fonda la doglianza, e specificare gli aspetti di illogicità della motivazione censurata. Ne consegue che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità. Analoga genericità caratterizza le altre censure sub lett.

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione ritardo ingiustificato dell'azione penale impugnabilità della decisione di rinvio decisione incidentale impugnabile incapacità di discernimento rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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art. 334 c.p
85/2021, con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 334 c.p., si deduce vizio di motivazione:
art. 581 cod. proc. pen
c) dell'art. 581 cod. proc. pen., articolati in maniera specifica.
art. 616 c.p
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLO RUSSO MICHELINA nato a MONTEFALCIONE il 08/03/1969 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso di Dello Russo Michelina_contro la sentenza n. 85/2021, con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 334 c.p., si deduce vizio di motivazione:

a) in merito all'accertamento del fatto, poiché il veicolo non sarebbe stato sottoposto a sequestro ma a fermo amministrativo e non sarebbe stato sottratto ma ne sarebbe stata solo omessa la consegna;

b) in merito al diniego della causa di non punibilità previsa 131-bis e delle attenuanti generiche. La genericità dei motivi di appello - riproposti nella memoria prodotta dal difensore - rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di primo grado, in merito all'accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, il travisamento del presupposto del sequestro amministrativo è stato dedotto in modo generico e non con riferimento alla documentazione acquisita che attesta la sottoposizione del veicolo a sequestro amministrativo ed a conseguente confisca. Si deve rammentare che i motivi costituiscono una parte essenziale ed inscindibile della impugnazione e, pur nella riconosciuta libertà della loro formulazione, debbono essere, ai sensi della lett.

c) dell'art. 581 cod. proc. pen., articolati in maniera specifica. Devono cioè indicare chiaramente, a pena di inammissibilità, le ragioni su cui si fonda la doglianza, e specificare gli aspetti di illogicità della motivazione censurata. Ne consegue che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità. Analoga genericità caratterizza le altre censure sub lett.

b) che devono pertanto ritenersi inammissibili. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presfidente Ricc o Amoroso Anna /