Cassation appeal dismissed for generic grounds; appeal court confirmed resistance conviction and sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giacomo Pagni's cassation appeal inadmissible, confirming the lower court's finding of responsibility for the crime of resistance under Article 337 of the Penal Code. Pagni argued against the conviction, but the appellate court in Florence upheld the ten-month prison sentence, which the cassation court found insufficiently challenged. The court rejected the appeal as it relied on generic formulas rather than substantive legal arguments, resulting in the dismissal and an order for Pagni to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 604 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists merely of generic formulas reiterating traditional defects of admissibility and motivation without presenting specific substantive legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGNI GIACOMO nato a LUCCA il 20/11/1978 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Giacomo Pagni ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di resistenza (art. 337 cod. pen.), confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di dieci mesi di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso appaiono palesemente generici, risolvendosi, con l'impiego di mere formule di stile, nella mera enunciazione della ricorrenza dei tradizionali vizi di legittimità e motivazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere stensore Il Presidente Angel /Cc,,anzo DEPOSI TATA IN CANC,17:..