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Ordinanza — n. 7378/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7378/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7378/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP MAMECHEHK (CUI 01RARCO) nato il 30/01/1980 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha ribadito la condanna di Diop Mamechehk in ordine al reato di cui all'art. 336 cod. pen., rideterminando la pena nella misura di sette mesi di reclusione, a causa dell'assoluzione del concorrente delitto di danneggiamento. Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso si rivela improponibile, risolvendosi in una non consentita critica al potere discrezionale del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio, nella specie sotto il profilo del diniego delle attenuanti facoltative di cui all'art. 62-bis cod. pen., argomentato, peraltro, dalla Corte di appello in termini congrui ed ineccepibili sul piano logico (v. pag. 6 sent.).

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 7378/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 336 cod. pen., rideterminando la pena nella misura di sette mesi di reclusione, a causa dell'assoluzione del concorrente delitto di danneggiamento. Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso si rivela improponibile, risolvendosi in una non consentita critica al potere discrezionale del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio, nella specie sotto il profilo del diniego delle attenuanti facoltative di cui all'art. 62-bis cod. pen., argomentato, peraltro, dalla Corte di appello in termini congrui ed ineccepibili sul piano logico (v. pag. 6 sent.).

Parole chiave

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menomazione psichica pene e misure pena pecuniaria sospesa azione civile difesa d'ufficio dipendenza da alcol

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
art. 62-bis cod. pen
Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso si rivela improponibile, risolvendosi in una non consentita critica al potere discrezionale del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio, nella specie sotto il profilo del diniego delle attenuanti facoltative di cui all'art. 62-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP MAMECHEHK (CUI 01RARCO) nato il 30/01/1980 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha ribadito la condanna di Diop Mamechehk in ordine al reato di cui all'art. 336 cod. pen., rideterminando la pena nella misura di sette mesi di reclusione, a causa dell'assoluzione del concorrente delitto di danneggiamento. Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso si rivela improponibile, risolvendosi in una non consentita critica al potere discrezionale del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio, nella specie sotto il profilo del diniego delle attenuanti facoltative di cui all'art. 62-bis cod. pen., argomentato, peraltro, dalla Corte di appello in termini congrui ed ineccepibili sul piano logico (v. pag. 6 sent.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente Orlando illoni Ange Costanzo DEPOSI