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Ordinanza — n. 7376/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7376/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7376/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRNA VINCENZO nato a CATANIA il 16/07/1981 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Vincenzo Sirna ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catania, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai distinti delitti di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e 99 cod. pen., rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di cinque anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione e 20.200,00 euro di multa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7376/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e 99 cod. pen., rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di cinque anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione e 20.200,00 euro di multa.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali riduzione della pena remissione della pena pentito
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRNA VINCENZO nato a CATANIA il 16/07/1981 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Vincenzo Sirna ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catania, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai distinti delitti di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e 99 cod. pen., rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di cinque anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione e 20.200,00 euro di multa.

Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso appare manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione con cui la Corte territoriale ha, sia pur parzialmente, accolto la doglianza difensiva di eccessività della pena, riducendola per effetto del diverso e corretto computo dell'aumento a titolo di recidiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere lestensore Il Presidente Orlano illo Angel Cgs>r-lizo DEPOSTI-FA IN Ctr - 2 .14M 202