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Ordinanza — n. 7375/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7375/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7375/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA GIUSEPPE nato a CATANIA il 01/07/1962 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Giuseppe Messina ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catania, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, attenendo il primo in maniera diretta al merito della contestazione e invocando in sostanza una revisione dell'esito decisorio del giudizio e risolvendosi il secondo in una non consentita critica al potere discrezionale del giudice di merito di riconoscere o come nella specie, denegare, in maniera argomentata (pag. 3 sent.) le circostanze attenuanti facoltative di cui all'art. 62-bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 7375/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, attenendo il primo in maniera diretta al merito della contestazione e invocando in sostanza una revisione dell'esito decisorio del giudizio e risolvendosi il secondo in una non consentita critica al potere discrezionale del giudice di merito di riconoscere o come nella specie, denegare, in maniera argomentata (pag. 3 sent.) le circostanze attenuanti facoltative di cui all'art. 62-bis cod. pen.

Parole chiave

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riesame dell'entità pena condono delle spese procedurali remissione della pena deduzione per spese recupero delle spese esecutive spese di detenzione

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
3 sent.) le circostanze attenuanti facoltative di cui all'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA GIUSEPPE nato a CATANIA il 01/07/1962 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Giuseppe Messina ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catania, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, attenendo il primo in maniera diretta al merito della contestazione e invocando in sostanza una revisione dell'esito decisorio del giudizio e risolvendosi il secondo in una non consentita critica al potere discrezionale del giudice di merito di riconoscere o come nella specie, denegare, in maniera argomentata (pag. 3 sent.) le circostanze attenuanti facoltative di cui all'art. 62-bis cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il Pres