Ordinanza — n. 7374/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VIOTTI YARI nato a MILANO il 10/12/1990 GHIZZARDI NICOLAS nato a MILANO il 07/06/1990 CAM PESI MAURIZIO nato a VIBO VALENTIA il 21/07/1987 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha accolto il concordato raggiunto tra il pubblico ministero, Yari Viotti e Nicholas Ghizzardi circa le pene da irrogare nei loro confronti in ordine a plurimi episodi di traffico di sostanze stupefacenti (art. 81, 110, cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990), rideterminandole nella misura convenuta, mentre ha confermato la decisione di primo grado nei confronti di Maurizio Campesi, condannato per gli stessi reati, alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione e 20.000,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7374/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 81, 110, cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990), rideterminandole nella misura convenuta, mentre ha confermato la decisione di primo grado nei confronti di Maurizio Campesi, condannato per gli stessi reati, alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione e 20.000,00 di multa.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VIOTTI YARI nato a MILANO il 10/12/1990 GHIZZARDI NICOLAS nato a MILANO il 07/06/1990 CAM PESI MAURIZIO nato a VIBO VALENTIA il 21/07/1987 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha accolto il concordato raggiunto tra il pubblico ministero, Yari Viotti e Nicholas Ghizzardi circa le pene da irrogare nei loro confronti in ordine a plurimi episodi di traffico di sostanze stupefacenti (art. 81, 110, cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990), rideterminandole nella misura convenuta, mentre ha confermato la decisione di primo grado nei confronti di Maurizio Campesi, condannato per gli stessi reati, alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione e 20.000,00 di multa.
Rilevato che i motivi di impugnazione proposti da Viotti e Ghizzardi (mancanza della motivazione ed eccessività della pena) non sono consentiti in sede di legittimità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., che stabilisce l'impugnabilità del concordato in appello col solo mezzo del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., salve limitate eccezioni (Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, Rv. 276228) nella specie non ricorrenti. Considerato che il motivo dedotto da Campesi risulta generico, posto che la questione dedotta (ne bis in idem) è stata debitamente esaminata e correttamente risolta dalla Corte di merito (assenza di efficacia preclusiva della precedente decisione) alle pagg. 10 e 11 della sentenza, ciò nondimeno venendo riproposta pedissequamente dal ricorrente.
Atteso, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere