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Ordinanza — n. 7373/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for manifestly unfounded plea regarding minimum sentence reduction due to non-trivial crime gravity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7373/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Seck Wally inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged a second-instance judgment confirming his conviction for crimes under specific Italian penal codes and the imposition of a minimum statutory sentence. The court rejected the request for sentence reduction because the lower court correctly assessed the crime's gravity as non-trivial, rendering the appeal manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the lower court's assessment of the crime's gravity as non-trivial justifies the application of the minimum statutory sentence without error.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded plea minimum statutory sentence non-trivial crime gravity penal code provisions sentence reduction request procedural costs award riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 99 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECK WALLY nato il 13/11/2000 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Seck Wally ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 99 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione e 600,00 euro di multa.

Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso appare manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione con cui la Corte territoriale ha respinto la richiesta difensiva di riduzione della pena applicata al minimo edittale, in ragione della ritenuta non irrisoria gravità del fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliera estensore Il Presidente Orlando Villoni Angel anzo D E- POSI/. A. T A IN