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Ordinanza — n. 7369/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7369/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7369/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OBIZIKWOR SUNDAY nato il 20/06/1988 ABATS DANIEL nato il 08/05/1988 avverso la sentenza del 30/10/2014 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Prato, accogliendo le rispettive richieste concordate con il PM, ha applicato nei confronti di Obizikwor Sunday e Abats Daniel ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., le pene convenute in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 582, 585, 576 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7369/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., le pene convenute in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 582, 585, 576 cod. pen.

Parole chiave

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attenuazione della pena commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti condono delle spese procedurali perizia psichiatrica insufficiente clausola di coscienza

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OBIZIKWOR SUNDAY nato il 20/06/1988 ABATS DANIEL nato il 08/05/1988 avverso la sentenza del 30/10/2014 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Prato, accogliendo le rispettive richieste concordate con il PM, ha applicato nei confronti di Obizikwor Sunday e Abats Daniel ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., le pene convenute in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 582, 585, 576 cod. pen.

Rilevato che il comune motivo dedotto (carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche) con i ricorsi (proposti in epoca antecedente alla novella di cui alla legge n. 103 del 2017) appare inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell'accordo tra le parti ed esplicitando l'effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all'obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez.

U del 25/11/1998, Messina; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto). Atteso, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consiglier esten