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Ordinanza — n. 7367/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7367/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7367/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDI CLAUDIO nato a PRATO il 04/11/1967 avverso la sentenza del 07/04/2017 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Prato, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Claudio Verdi ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di due mesi di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen. Rilevato che il motivo dedotto (mancata concessione delle attenuanti generiche) con il ricorso (proposto in epoca antecedente alla novella di cui alla legge n. 103 del 2017) appare inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell'accordo tra le parti ed esplicitando l'effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all'obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 7367/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. la pena di due mesi di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen. Rilevato che il motivo dedotto (mancata concessione delle attenuanti generiche) con il ricorso (proposto in epoca antecedente alla novella di cui alla legge n. 103 del 2017) appare inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell'accordo tra le parti ed esplicitando l'effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all'obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez.

Parole chiave

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attenuazione della pena pena convenzionale condono delle spese procedurali clausola di esclusione riduzione della pena proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 385 cod. pen
la pena di due mesi di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDI CLAUDIO nato a PRATO il 04/11/1967 avverso la sentenza del 07/04/2017 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Prato, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Claudio Verdi ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di due mesi di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen. Rilevato che il motivo dedotto (mancata concessione delle attenuanti generiche) con il ricorso (proposto in epoca antecedente alla novella di cui alla legge n. 103 del 2017) appare inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell'accordo tra le parti ed esplicitando l'effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all'obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez.

U del 25/11/1998, Messina; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto). Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 (tremila) in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere stensore Il Pr