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Ordinanza — n. 7362/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7362/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7362/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SALVO FILIPPO nato a CARINI il 20/11/1974 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; n Rilevato che Filippo Di Salvo ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 368 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione, condizionalmente sospesa.

Regesto Legislator

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art. 368 cod. pen; Ordinanza — n. 7362/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 368 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione, condizionalmente sospesa.

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio allegazioni insufficientemente motivate condono delle spese procedurali risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 368 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SALVO FILIPPO nato a CARINI il 20/11/1974 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; n Rilevato che Filippo Di Salvo ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 368 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione, condizionalmente sospesa.

Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso - ribaditi con memoria recante data 30 novembre 2021 - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, attenendo in maniera diretta al merito della contestazione e invocando in definitiva una revisione dell'esito decisorio del giudizio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente Orla Angelo tanzo DEPOSI TA.' TiA IN CANCE.L