Cassation appeal dismissed as inadmissible for attacking merits and excessive sentencing in drug trafficking case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Alampi and Del Fabbro inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged the appellate court's confirmation of their responsibility for drug trafficking and the severity of their sentences. The court rejected these arguments because the first appeal improperly targeted the merits of the judgment while the second lacked legal basis regarding sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990; 99 cod. pen.: Appeals challenging the appellate court's finding of criminal responsibility or the quantum of punishment are inadmissible if they directly invade the merits of the decision or lack sufficient legal grounds.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALAMPI ANTONINO nato a GIOIA TAURO il 02/11/1968 DEL FABBRO ELVIO nato a TOLMEZZO il 18/11/1946 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Antonino Alannpi ed Elvio Del Fabbro hanno presentato distinti ricorsi per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trieste, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine a plurimi episodi di traffico di sostanze stupefacenti in violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e 99 cod. pen., rideterminando, tuttavia, le pene loro inflitte in primo grado nella misura ritenuta di giustizia.
Rilevato che il primo motivo dedotto dal ricorrente Alampi appare improponibile, investendo direttamente ed indebitamente merito ed esito decisorio dei giudizio; che parimenti inammissibile si rivela il secondo motivo, con cui lamenta l'eccessiva quantificazione della pena. Considerato che la stessa sanzione di inammissibilità colpisce il primo motivo formulato dal ricorrente De Fabbro, in quanto concernente la ribadita affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 9 e 11 della imputazione; mentre manifestamente infondata è la doglianza in tema di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, punto sul quale la Corte di appello ha svolto congrua motivazione (pag. 19 sent.).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consiglie e estensore Il Presidente Or oni Angel Eanzo DE IN POSITATA