Ordinanza — n. 7358/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIRE FERDINAND nato il 09/07/1977 ZENUNI MARINEL nato il 28/01/1990 PIRE DONALD nato il 08/10/1990 PIRE FLORALB nato il 15/09/1991 avverso la sentenza del 06/05/2021 del GIP TRIBUNALE di FERMO Act-e--avvise-efie parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Fermo, accogliendo le rispettive richieste concordate con il PM, ha applicato nei confronti di Pire Ferdinand, Pire Donald, Pire Floralb e Zenuni Marinel ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., le pene convenute in relazione a plurimi episodi di traffico di sostanze stupefacenti in violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7358/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Fermo, accogliendo le rispettive richieste concordate con il PM, ha applicato nei confronti di Pire Ferdinand, Pire Donald, Pire Floralb e Zenuni Marinel ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., le pene convenute in relazione a plurimi episodi di traffico di sostanze stupefacenti in violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIRE FERDINAND nato il 09/07/1977 ZENUNI MARINEL nato il 28/01/1990 PIRE DONALD nato il 08/10/1990 PIRE FLORALB nato il 15/09/1991 avverso la sentenza del 06/05/2021 del GIP TRIBUNALE di FERMO Act-e--avvise-efie parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Fermo, accogliendo le rispettive richieste concordate con il PM, ha applicato nei confronti di Pire Ferdinand, Pire Donald, Pire Floralb e Zenuni Marinel ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., le pene convenute in relazione a plurimi episodi di traffico di sostanze stupefacenti in violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Rilevato che i motivi dedotti dagli imputati con ricorso congiunto (omessa motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sulla congruità della pena) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, non rientrando nel novero di quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Atteso, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q.
M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consiglier estensore Il Pres ente Orl Vill ni