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Ordinanza — n. 7358/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7358/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7358/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIRE FERDINAND nato il 09/07/1977 ZENUNI MARINEL nato il 28/01/1990 PIRE DONALD nato il 08/10/1990 PIRE FLORALB nato il 15/09/1991 avverso la sentenza del 06/05/2021 del GIP TRIBUNALE di FERMO Act-e--avvise-efie parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Fermo, accogliendo le rispettive richieste concordate con il PM, ha applicato nei confronti di Pire Ferdinand, Pire Donald, Pire Floralb e Zenuni Marinel ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., le pene convenute in relazione a plurimi episodi di traffico di sostanze stupefacenti in violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7358/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Fermo, accogliendo le rispettive richieste concordate con il PM, ha applicato nei confronti di Pire Ferdinand, Pire Donald, Pire Floralb e Zenuni Marinel ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., le pene convenute in relazione a plurimi episodi di traffico di sostanze stupefacenti in violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti remissione della pena contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti ammende per infrazione procedurale pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Fermo, accogliendo le rispettive richieste concordate con il PM, ha applicato nei confronti di Pire Ferdinand, Pire Donald, Pire Floralb e Zenuni Marinel ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., le pene convenute in relazione a plurimi episodi di traffico di sostanze stupefacenti in violazione dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che i motivi dedotti dagli imputati con ricorso congiunto (omessa motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIRE FERDINAND nato il 09/07/1977 ZENUNI MARINEL nato il 28/01/1990 PIRE DONALD nato il 08/10/1990 PIRE FLORALB nato il 15/09/1991 avverso la sentenza del 06/05/2021 del GIP TRIBUNALE di FERMO Act-e--avvise-efie parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Fermo, accogliendo le rispettive richieste concordate con il PM, ha applicato nei confronti di Pire Ferdinand, Pire Donald, Pire Floralb e Zenuni Marinel ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., le pene convenute in relazione a plurimi episodi di traffico di sostanze stupefacenti in violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Rilevato che i motivi dedotti dagli imputati con ricorso congiunto (omessa motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sulla congruità della pena) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, non rientrando nel novero di quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Atteso, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q.

M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consiglier estensore Il Pres ente Orl Vill ni