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Ordinanza — n. 7357/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds and manifestly unfounded arguments regarding confiscation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7357/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Federico Ligia inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Ligia challenged the appellate court's confirmation of his criminal liability and the confiscation of seized funds under specific provisions of the Anti-Money Laundering Law. The court rejected the appeal because the first ground was legally impermissible in cassation proceedings, while the second ground was deemed manifestly unfounded given the appellate court's thorough reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 73, comma 4 e 7, d.P.R. n. 309/1990: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are not permitted by law or are manifestly unfounded in light of the lower court's adequate motivation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility anti-money laundering law confiscation of seized funds procedural costs order manifestly unfounded arguments confisca penale detenzione di stupefacenti beni sequestrati

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGIA FEDERICO nato a LODI il 21/12/1990 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Federico Ligia ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di tre anni di reclusione e 10.000,00 euro di multa.

Rilevato che il primo motivo dedotto con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, risolvendosi nella generica contestazione del potere discrezionale del giudice di merito di determinare la misura della pena; mentre il secondo è manifestamente infondato a fronte della ampia e congrua motivazione con cui la Corte di appello ha argomentato la ritenuta applicabilità della confisca del denaro in sequestro ai sensi dell'art. 73, comma 7, d.P.R. cit. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 estensore Il Presi ente Angelo g, tanzo DEPOSITA-I-