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Ordinanza — n. 7356/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7356/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7356/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILLAH YERRO nato il 01/01/1992 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che yerro Sillah ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, riducendo, peraltro, la pena inflittagli in primo grado alla misura di due mesi e venti giorni di reclusione e 600,00 euro di multa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7356/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, riducendo, peraltro, la pena inflittagli in primo grado alla misura di due mesi e venti giorni di reclusione e 600,00 euro di multa.

Parole chiave

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remissione della pena errore nella commisurazione della pena riduzione della pena sanzione sostitutiva sanzioni penali pena pecuniaria sospesa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILLAH YERRO nato il 01/01/1992 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che yerro Sillah ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, riducendo, peraltro, la pena inflittagli in primo grado alla misura di due mesi e venti giorni di reclusione e 600,00 euro di multa.

Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso appare palesemente generico, limitandosi, con mere formule di stile, a denunciare la manifesta illogicità della sentenza in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il Pres dente Orla illo Li Angel nzo DEPO'S-