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Ordinanza — n. 7353/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7353/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7353/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARAHUSIC IBRAHIM (CUI 001K8A1) nato il 07/09/1963 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Ibrahim Karahusic ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 99 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di quattro mesi di reclusione e 800,00 euro di multa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7353/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 99 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di quattro mesi di reclusione e 800,00 euro di multa.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sanzioni penali contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti precedenti penali rilevanti inchiesta per reati di droga
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARAHUSIC IBRAHIM (CUI 001K8A1) nato il 07/09/1963 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Ibrahim Karahusic ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 99 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di quattro mesi di reclusione e 800,00 euro di multa.

Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso appare manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione con cui la Corte territoriale ha respinto la richiesta difensiva di ulteriore riduzione della pena applicata già nel minimo ed itta le. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere stensore Il Presidente Orlan illoni Angel st- nzo D E P ‹.)S TATA