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Ordinanza — n. 7352/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7352/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7352/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABBRI MARCO nato a BOLOGNA il 21/08/1989 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Marco Fabbri ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di due anni e otto mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7352/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di due anni e otto mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti recidiva nell'infrazione remissione della pena procedura di revisione penale abuso di sostanze riabilitazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABBRI MARCO nato a BOLOGNA il 21/08/1989 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Marco Fabbri ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di due anni e otto mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa.

Rilevato che il primo motivo dedotto con il ricorso risulta inammissibile, non essendo stata la violazione di legge legittimità previamente dedotta con l'atto di appello (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); mentre quello relativo alla diversa qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, st. d.P.R. maschera in realtà una questione di merito, debitamente considerata e congruamente risolta dalla Corte territoriale (pag. 3-4 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere stensore Il Pres. nte Orlan Angelo an o z D Fu 6-777r Cer-1 5 EflÌA