Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7350/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7350/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7350/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMOURI MOHAMED nato il 17/10/1986 avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso-allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha accolto il concordato raggiunto tra il pubblico ministero e Mohamed Hamouri circa la pena da irrogargli in ordine al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen., rideterminandola nella misura di quattro anni e due mesi di reclusione e 22.000,00 euro di multa.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 625-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7350/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., che contempla l'impugnabilità del concordato in appello col solo mezzo del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., salve limitate eccezioni (Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, Rv. 276228) nella specie non ricorrenti. Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti pena massima pena pecuniaria sospesa spese di detenzione guida recidiva in stato di ebbrezza allontanamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 625-bis cod. proc. pen
pen., che contempla l'impugnabilità del concordato in appello col solo mezzo del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., salve limitate eccezioni (Sez.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMOURI MOHAMED nato il 17/10/1986 avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso-allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha accolto il concordato raggiunto tra il pubblico ministero e Mohamed Hamouri circa la pena da irrogargli in ordine al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen., rideterminandola nella misura di quattro anni e due mesi di reclusione e 22.000,00 euro di multa.

Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., che contempla l'impugnabilità del concordato in appello col solo mezzo del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., salve limitate eccezioni (Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, Rv. 276228) nella specie non ricorrenti. Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consiglier est