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Ordinanza — n. 7349/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7349/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7349/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTOIDEH SYLVESTER CUI 04CCCAE nato il 25/04/1989 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; ,77 Rilevato che Sylvester Otoideh ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di due anni e otto mesi di reclusione e 12.000,00 euro di multa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7349/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di due anni e otto mesi di reclusione e 12.000,00 euro di multa.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti ponderazione dell'importo di partenza dipendenza da sostanze stupefacenti gravità della pena pena pecuniaria sospesa falsificazione dei pesi e delle misure
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTOIDEH SYLVESTER CUI 04CCCAE nato il 25/04/1989 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; ,77 Rilevato che Sylvester Otoideh ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di due anni e otto mesi di reclusione e 12.000,00 euro di multa.

Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato, invocando la configurabilità del diverso reato di cui all'art. 73, comma 5, st. d.P.R. a fronte di valori ponderali della sostanza stupefacente in sequestro incompatibili con l'ipotesi del fatto di lieve entità, come congruamente argomentato dalla Corte di merito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere stensore Il Presi ente Orlan Angelo tstanzo DEPOSITATA IN CAN'' -