Ordinanza — n. 7348/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLEKA ANTON nato il 16/03/1985 avverso la sentenza del 02/07/2021 del GIP TRIBUNALE di PADOVAdato avviso °tic parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Padova, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Anton Koleka ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di sei mesi e dieci giorni di reclusione e 6.400,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 Rilevato che il motivo dedotto (carenza di motivazione) con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, non rientrando nel novero di quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7348/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Padova, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Anton Koleka ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di sei mesi e dieci giorni di reclusione e 6.400,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 Rilevato che il motivo dedotto (carenza di motivazione) con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, non rientrando nel novero di quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLEKA ANTON nato il 16/03/1985 avverso la sentenza del 02/07/2021 del GIP TRIBUNALE di PADOVAdato avviso °tic parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Padova, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Anton Koleka ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di sei mesi e dieci giorni di reclusione e 6.400,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 Rilevato che il motivo dedotto (carenza di motivazione) con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, non rientrando nel novero di quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il Pres