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Ordinanza — n. 7347/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7347/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7347/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASTONE GIUSEPPE nato a MAZARA DEL VALLO il 18/09/1965 avverso la sentenza del 13/07/2021 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di téc-c—él in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Giuseppe Bastone ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni di reclusione e 6.000,00 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7347/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. la pena di due anni di reclusione e 6.000,00 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti abbandono del procedimento penale recidiva nell'infrazione dipendenza da sostanze remissione della pena sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASTONE GIUSEPPE nato a MAZARA DEL VALLO il 18/09/1965 avverso la sentenza del 13/07/2021 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di téc-c—él in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Giuseppe Bastone ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni di reclusione e 6.000,00 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Rilevato che, successivamente alla presentazione del ricorso, l'imputato vi ha rinunciato con dichiarazione del 22 settembre 2021. Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il Pre ente Orlan.c4 V II ni Angelo ostanzo D EPOSITATA IN GAN - 2 2022