Ordinanza — n. 7345/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERITORE CALOGERO ORAZIO nato a GELA il 18/12/1984 avverso la sentenza del 29/06/2021 del GIP TRIBUNALE di GELAdato avviso alle part; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Gela, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Calogero Orazio Peritore ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione e di 5.738,00 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7345/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Gela, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Calogero Orazio Peritore ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione e di 5.738,00 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERITORE CALOGERO ORAZIO nato a GELA il 18/12/1984 avverso la sentenza del 29/06/2021 del GIP TRIBUNALE di GELAdato avviso alle part; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Gela, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Calogero Orazio Peritore ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione e di 5.738,00 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso (carenza di motivazione della sentenza) non è consentito dalla legge in sede di legittimità, non rientrando nel novero di quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16 dicembre 2021 Il consiglie e estensore Il Pres ente Orlan V noni Angelo anzo DEPOSTA IN CP,NICELL U.A, ,,,---- -. — 2/ f M 2022