Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit review and infounded resistance charge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Vittorio La Pietra inadmissible, upholding the lower court's conviction for resisting the conduct of a dangerous escape on a motorcycle. The appellant argued for a substantive review of the verdict, but the Court rejected this as legally impermissible in the stage of admissibility. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are limited to points of law and cannot request a substantive review of the facts or the application of the law to the facts; therefore, appeals challenging the conviction for resisting a dangerous escape are inadmissible if they merely contest the factual assessment without raising a legal issue.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA PIETRA VITTORIO nato a ROSSANO il 06/07/1988 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Vittorio La Pietra ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99 e 337 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa.
Rilevato che il primo motivo dedotto con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, postulando una revisione nel merito dell'esito decisorio del giudizio; il secondo è manifestamente infondato, attesa, per giurisprudenza costante, la pacifica configurabilità del delitto di resistenza al cospetto della condotta in addebito (fuga pericolosa a bordo di motociclo comportante pericolo per l'incolumità propria, degli operanti e degli occasionali passanti). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento deile spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 di ennbre 2021 Il consigliere estensore Il Pres ente Orl Angelo ostanzo DEPO iì TA IN -2 2022