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Ordinanza — n. 7343/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on escape charges due to habitual behavior and prior convictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7343/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding of criminal responsibility for escape. The appellant, Gino Trani, argued for exemption under Article 131-bis of the Penal Code, but the court rejected this claim based on the habitual nature of his conduct. This conclusion was supported by the existence of two recent prior convictions for the same offense of escape.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 385 cod. pen.; The denial of exemption for escape is justified when the behavior is habitual, evidenced by recent prior convictions for the same offense.

Parole chiave

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escape from custody habitual behavior prior convictions exemption denial criminal responsibility Cassazione appeal Italian Penal Code aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato, atteso che il denegato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 385 cod. pen.
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato, atteso che il denegato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRANI GINO nato a LAINO BORGO il 06/07/1958 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Gino Trani ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di cinque mesi e dieci giorni di reclusione.

Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato, atteso che il denegato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stato congruamente argomentato dalla Corte territoriale alla luce della abitualità del comportamento, evidenziato dalla sussistenza a carico dello imputato di due recenti precedenti penali per lo stesso titolo di reato di evasione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consigli re estensore Il Presidente Orlando Villoni Angelo stanzo DEPG IN I