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Ordinanza — n. 7342/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7342/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7342/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO SALVATORE nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 24/12/1961 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Salvatore Romano ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di due anni, due mesi e dieci giorni di reclusione e 2.667,00 euro di multa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7342/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di due anni, due mesi e dieci giorni di reclusione e 2.667,00 euro di multa.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti sanzioni penali abuso di sostanze sospensione di pena carcerazione preventiva eccessiva tossicodipendenza
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO SALVATORE nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 24/12/1961 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Salvatore Romano ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di due anni, due mesi e dieci giorni di reclusione e 2.667,00 euro di multa.

Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso appare palesemente generico, limitandosi, con mere formule di stile, a denunciare la manifesta illogicità della sentenza in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 16 dicembre 2021 Il consiglie e estensore PrPresi esi nte • Xt.c)D, s Angelo Ntanzo L' i TATA IL CA C