Ordinanza — n. 7340/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPELLI MARCO nato a BARI il 26/03/1987 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Marco Lupelli ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e 99 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di quattro anni di reclusione e 1.000,00 euro di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 7340/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e 99 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di quattro anni di reclusione e 1.000,00 euro di multa.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPELLI MARCO nato a BARI il 26/03/1987 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Marco Lupelli ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e 99 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di quattro anni di reclusione e 1.000,00 euro di multa.
Rilevato che il primo dei motivi dedotti con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, postulando da un lato un'indebita rivalutazione del compendio probatorio e dall'altro una revisione nel merito dell'esito decisorio del giudizio; il secondo è manifestamente infondato, poiché basato sull'assunto che la recidiva non gli sarebbe mai stata contestata, circostanza per contro smentita dal tenore del capo d'imputazione che la contempla in maniera chiara ed espressa. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 di mbre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente Orla V I ni Angelo tanzo DEPOSITATA IN C,C,!CEL -2