Ordinanza — n. 7339/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVALLONE LUCA nato a SALERNO il 06/08/1975 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Luca Avallone ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Salerno, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 336, 341-bis e 651 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e tre mesi di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 7339/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso sono: il primo manifestamente infondato a fronte di una motivazione adeguata sul trattamento sanzionatorio ed implicita quanto al diniego delle attenuanti generiche a fronte di un motivo di appello parimenti generico sul punto; il secondo inammissibile ed intempestivo, in quanto pur deducendo una violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 99 cod. pen., non è stato previamente dedotto con l'atto di gravame. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVALLONE LUCA nato a SALERNO il 06/08/1975 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Luca Avallone ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Salerno, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 336, 341-bis e 651 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e tre mesi di reclusione.
Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso sono: il primo manifestamente infondato a fronte di una motivazione adeguata sul trattamento sanzionatorio ed implicita quanto al diniego delle attenuanti generiche a fronte di un motivo di appello parimenti generico sul punto; il secondo inammissibile ed intempestivo, in quanto pur deducendo una violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 99 cod. pen., non è stato previamente dedotto con l'atto di gravame. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il Pres(. dente .«, Orl&rrdol VlotnoL Angelo o tanzo e O EPOSi TATA IN CAN_L