Ordinanza — n. 7338/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APROTOSAIE MARIAN SEBASTIAN nato il 02/07/1980 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha accolto il concordato raggiunto tra il pubblico ministero e Marian Sebastian Aprotosaie circa la pena da irrogargli in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen., rideterminandola nella misura di tre anni e quattro mesi di reclusione e 16.000,00 euro di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen, art. 625-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7338/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., che contempla l'impugnabilità del concordato in appello col solo mezzo del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., salve limitate eccezioni (Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, Rv. 276228) nella specie non ricorrenti. Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APROTOSAIE MARIAN SEBASTIAN nato il 02/07/1980 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha accolto il concordato raggiunto tra il pubblico ministero e Marian Sebastian Aprotosaie circa la pena da irrogargli in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen., rideterminandola nella misura di tre anni e quattro mesi di reclusione e 16.000,00 euro di multa.
Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., che contempla l'impugnabilità del concordato in appello col solo mezzo del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., salve limitate eccezioni (Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, Rv. 276228) nella specie non ricorrenti. Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consiglier estensore Il Pre ente Orlad,Q IVllQni Angelo o anzo DEPOSI TATA IN CANCEL