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Ordinanza — n. 7337/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7337/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7337/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARWICH ALDO nato a ROMA il 12/02/1988 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Aldo Darwich ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di dieci mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7337/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di dieci mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti abuso di alcol guida in stato di ebbrezza qualificata infrazione grave alla lstup

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso appare palesemente generico, limitandosi a denunciare il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARWICH ALDO nato a ROMA il 12/02/1988 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Aldo Darwich ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di dieci mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa.

Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso appare palesemente generico, limitandosi a denunciare il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 16 dicembre 2021 Il consiglier estensore Il Pregi ente Orla rl.dolViLlQni Angelo, C tahzo D