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Ordinanza — n. 7336/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7336/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7336/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIZZACCARO EMANUELE nato a ROMA il 01/12/1975 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Emanuele Vizzaccaro ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione e 800,00 euro di multa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7336/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione e 800,00 euro di multa.

Parole chiave

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responsabilità scemata motivazione inadeguata delle censure costituzionali infrazione privilegiata vizio di procedura riesame dell'entità pena sanzione disciplinare dell'avvocato
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIZZACCARO EMANUELE nato a ROMA il 01/12/1975 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Emanuele Vizzaccaro ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione e 800,00 euro di multa.

Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, alcuni postulando un'indebita rivalutazione del compendio probatorio ed il terzo attenendo ad un profilo di stretto merito, implicante una diversa qualificazione della condotta in senso penalmente irrilevante (art. 75, st. d.P.R.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 di mbre 2021 Il consiglier estensore Il Pre ente Orla N* V I ni Angelo stanzo D E PO S I TATA IN CANCELLEMA 2 M 2022 - I