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Ordinanza — n. 7330/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against second-instance settlement due to lack of legal standing for ordinary appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7330/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The Court of Appeal had previously accepted a settlement agreement between the prosecutor and the defendant regarding specific criminal charges. The Supreme Court ruled that such settlements in the second instance can only be challenged via a special extraordinary remedy, not a standard appeal.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 625-bis c.p.p.: A settlement agreement reached in the second instance regarding criminal penalties is not subject to ordinary appeal but requires the special extraordinary remedy provided by law, unless specific statutory exceptions apply.

Parole chiave

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criminal settlement appeal second instance procedure extraordinary remedy inadmissible appeal prosecutor agreement riduzione della pena revisione della sentenza penale commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 625-bis c.p.p.
pen., che contempla l'impugnabilità del concordato in appello col solo mezzo del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
pen., che contempla l'impugnabilità del concordato in appello col solo mezzo del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., salve limitate eccezioni (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, Rv. 276228
pen., salve limitate eccezioni (Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, Rv. 276228) nella specie non ricorrenti.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JANATI JALAL nato il 24/04/2020 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINO,Glat4a-avviso- alle—pani; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha accolto il concordato raggiunto tra il pubblico ministero e Jalal Janati circa la pena da irrogargli in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 99 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen., rideterminandola nella misura di sei mesi di reclusione.

Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., che contempla l'impugnabilità del concordato in appello col solo mezzo del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., salve limitate eccezioni (Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, Rv. 276228) nella specie non ricorrenti. Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere stensore Il Pr 'dente Orlarn