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Ordinanza — n. 7328/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7328/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7328/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen, il Gip del Tribunale ha applicato all'imputato la pena da lui richiesta, in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione lamentando la mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7328/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché la censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente.

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale decreto di non luogo a procedere ritiro dell'atto procedurale rinuncia alla motivazione attenuazione libera della pena permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
- Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione lamentando la mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELIA MARCO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 21/07/1990 avverso la sentenza del 13/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen, il Gip del Tribunale ha applicato all'imputato la pena da lui richiesta, in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione lamentando la mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché la censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente.

Al di fuori dei predetti casi, questa Suprema Corte dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata, in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis, e dell'art 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

Nel caso di specie, la difesa ha invece censurato la mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2021 Il Consigliere estensore I