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Ordinanza — n. 7326/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7326/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7326/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 21 dicembre 2020, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Prato del 14 febbraio 2019, con la quale l'imputato era stato condannato - per quanto qui rileva - alla pena di un anno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, previa riqualificazione del fatto, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché illecitamente deteneva, a fine di cessione a terzi, all'interno della tasca dei propri pantaloni, 9 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo eroina, per un peso complessivo lordo di grammi 6,13.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7326/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando l'erronea valutazione di elementi positivi, quali la modesta gravità del fatto in esame e l'esito negativo sia della perquisizione effettuata presso l'abitazione dello stesso imputato che degli accertamenti medici in relazione all'ingestione di sostanze stupefacenti da parte del medesimo.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze traffico qualificato di eroina tossicodipendenza atto sessuale con un detenuto reati sessuali

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia 2 7-„) proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKORO SUNDAY CUI 04Z9D8U nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 dicembre 2020, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Prato del 14 febbraio 2019, con la quale l'imputato era stato condannato - per quanto qui rileva - alla pena di un anno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, previa riqualificazione del fatto, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché illecitamente deteneva, a fine di cessione a terzi, all'interno della tasca dei propri pantaloni, 9 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo eroina, per un peso complessivo lordo di grammi 6,13.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando l'erronea valutazione di elementi positivi, quali la modesta gravità del fatto in esame e l'esito negativo sia della perquisizione effettuata presso l'abitazione dello stesso imputato che degli accertamenti medici in relazione all'ingestione di sostanze stupefacenti da parte del medesimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile, perché basato su censure formulate in modo non specifico, che hanno ad oggetto profili sui quali la motivazione della sentenza impugnata risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente. La Corte territoriale - al contrario di quanto lamentato dalla difesa - ha correttamente valutato e disatteso gli elementi prospettati con l'atto di appello a sostegno del riconoscimento delle attenuanti generiche, osservando che entrambe le circostanze dedotte - ovvero che la perquisizione domiciliare non abbia determinato il rinvenimento di ulteriore stupefacente e che non siano state trovate tracce di sostanza ingerita dall'imputato - non costituiscono elementi valutabili ai fini del riconoscimento del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen.

Inoltre, la Corte d'appello ha evidenziato che la modestia del fatto contestato, già considerata ai fini della riqualificazione del reato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, risulta irrilevante alla luce di valorizzati elementi negativi, preclusivi del riconoscimento delle attenuanti generiche, quali la medesima condotta, di tentata fuga, tenuta dall'imputato al momento del controllo e la circostanza che lo stesso fosse sottoposto a ben due misure cautelari coercitive, relative ad altri due procedimenti penali per fatti simili, al momento della commissione del reato in esame.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia 2 7-„) proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle amm