Ordinanza — n. 7322/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 26 maggio 2021, il Gip del Tribunale di Pistoia ha applicato all'imputato la pena da questo richiesta, in relazione a reati in materia di stupefacenti. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. Con atto del 15 ottobre 2021, l'imputato ha rinunciato al ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7322/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera d), cod. proc. pen. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in € 500,00.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AJAZI MARADON nato il 14/08/1985 avverso la sentenza del 26/05/2021 del GIP TRIBUNALE di PISTOIAdato-~-e-age-Pr udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 maggio 2021, il Gip del Tribunale di Pistoia ha applicato all'imputato la pena da questo richiesta, in relazione a reati in materia di stupefacenti.
2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. Con atto del 15 ottobre 2021, l'imputato ha rinunciato al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera d), cod. proc. pen. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in € 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente