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Ordinanza — n. 7320/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to address mandatory grounds under simplified procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7320/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeals filed by the three defendants inadmissible. The defendants argued that the lower court failed to evaluate statutory grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Supreme Court rejected this because the simplified procedure strictly limits appeals to specific grounds regarding the defendant's will, the link between request and judgment, legal qualification, or legality of the penalty, none of which were raised.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals under simplified procedure are inadmissible if they do not concern the expression of the defendant's will, the correlation between request and judgment, legal qualification, or legality of the penalty.

Parole chiave

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simplified procedure cassation appeal inadmissibility mandatory grounds code of criminal procedure esenzione dalla pena abbandono del procedimento penale ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
- Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, ricorsi per cassazione di analogo contenuto, lamentando la mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Con sentenza ex art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
- Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, ricorsi per cassazione di analogo contenuto, lamentando la mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NIGRO SALVATORE nato a TARANTO il 16/09/1978 NIGRO GIOVANNI nato a TARANTO il 24/06/1987 NIGRO ANTONIO nato a TARANTO il 30/03/1999 avverso la sentenza del 12/07/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen, il Gip del Tribunale ha applicato agli imputati la pena da questi richiesta, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 309 del 1990. 2. - Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, ricorsi per cassazione di analogo contenuto, lamentando la mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, perché la censura esule da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente.

Al di fuori dei predetti casi, questa Suprema Corte dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata, in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis, e dell'ad 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

Nel caso di specie, la difesa ha invece censurato la mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2021 Il Consigliere estensor