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Ordinanza — n. 7318/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it lacked grounds under Article 448 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7318/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the defendant did not fall within the specific exceptions permitted under Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code. Although the defense argued for an error in the legal qualification of the facts, the court found no reference to the concrete facts in the submission. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing orders are inadmissible unless they concern the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the sentence, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Inadmissible Appeal Legal Qualification Error Sentencing Order Procedural Simplification reati qualificati contro gli stupefacenti azione di convalida del sequestro dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUZAKU BESMIR nato il 11/11/1990 avverso la sentenza del 11/06/2021 dei GIP TRIBUNALE di ASTIel-ate--awir&o-alle_parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen, il Gip del Tribunale ha applicato all'imputato la pena da lui richiesta, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. 309 del 1990. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione lamentando l'erronea qualificazione del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché la censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente.

Al di fuori dei predetti casi, questa Suprema Corte dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata, in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis, e dell'art 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

Nel caso di specie, la difesa ha in realtà censurato vizi della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto attraverso una censura del tutto priva di riferimenti alla fattispecie concreta.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2021 Il Consigliere estensore I